Organizzazione
Organi di indirizzo politico-amministrativo
Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.
Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica
Comune di Prazzo
Piazza Municipio, n. 1
12028 PRAZZO (CN)
C.F. e P.IVA 00481360048
Tel 0171/99123 Fax 0171/999900
posta semplice: info@comune.prazzo.cn.it
posta certificata: prazzo@postemailcertificata.it
INFORMAZIONI SULLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
L'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modifiche nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che le amministrazioni pubbliche attivino una casella di posta elettronica certificata per ogni registro di protocollo e provvedano a comunicare l'indirizzo PEC al CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
Il Comune conformemente alla norma citata, ha provveduto ad istituire la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) sopra indicata.
A COSA SERVE?
La posta elettronica certificata è un servizio che permette la trasmissione di messaggi e di documenti in formato elettronico, consente inoltre di ottenere la garanzia dell'invio, dell'integrità e dell'avvenuto ricevimento (o mancata consegna) del messaggio e dei documenti trasmessi.
La PEC ha lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.
La PEC può essere utilizzata per qualsiasi comunicazione, ma è indicata per le comunicazioni "ufficiali". Tuttavia l'invio e la ricezione di messaggi PEC hanno valore legale solo nel caso in cui sia mittente che destinatario siano dotati di casella di Posta Elettronica Certificata.
Il destinatario non può negare la ricezione del documento, in quanto la ricevuta di consegna del messaggio, firmata ed inviata dal gestore di PEC, riporta la data e l'ora di arrivo nella casella di posta certificata del destinatario.
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